assegno sociale 2026

L’assegno sociale per il 2026 è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS rivolta ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate al raggiungimento dell’età pensionabile, a prescindere dal versamento di contributi lavorativi

ParametroValore 2026
Importo mensile (misura intera)546,24 € (erogato per 13 mensilità)
Importo annuo massimo7.101,12 €
Limite di reddito personale (non coniugato)7.101,12 € / anno
Limite di reddito coniugale (cumulato)14.202,24 € / anno

Misura piena: Spetta se il richiedente (e l’eventuale coniuge) non possiede alcun reddito.
​Misura ridotta: Se si percepiscono altri redditi inferiori alle soglie massime, l’assegno viene erogato per una cifra pari alla differenza tra il tetto massimo e il reddito effettivo. (Esempio: un soggetto singolo con 2.600 € di reddito annuo riceve 4.501,12 € all’anno, ossia circa 346,24 € al mese per 13 mensilità).

Requisiti di accesso
​Requisito anagrafico: Aver compiuto 67 anni di età.
​Requisito di soggiorno e residenza:
​Cittadinanza italiana, comunitaria o possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
​Residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia da almeno 10 anni al momento della domanda.
​Requisito economico: Rientrare nei tetti di reddito personale o coniugale sopra indicati.
​Quali redditi vengono considerati?
​Inclusi nel computo: Redditi assoggettabili a IRPEF, redditi esenti da imposta, redditi a ritenuta alla fonte (es. rendite finanziarie), rendite vitalizie INAIL, pensioni estere e pensioni d’invalidità civile.
​Esclusi dal computo:
​La casa di abitazione principale.
​I trattamenti di fine rapporto (TFR) e le relative anticipazioni.
​L’indennità di accompagnamento.
​Gli arretrati a tassazione separata.
​Caratteristiche principali
​Non reversibile: Non si trasmette ai superstiti in caso di decesso del titolare.
​Non esportabile: Se si risiede o si soggiorna stabilmente all’estero, l’erogazione viene sospesa o revocata.
​Esenzione fiscale: L’importo percepito non è soggetto a trattenute IRPEF.
​Funzione di parametro previdenziale: L’importo dell’assegno sociale costituisce anche la soglia minima per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva pura a 67 anni e funge da moltiplicatore per la pensione anticipata a 64 anni.

Bonus

La notizia riguarda un contributo straordinario introdotto per supportare le famiglie escluse dal bonus sociale ordinario, destinato esclusivamente alle utenze dell’energia elettrica (non copre il gas).
​Requisiti ISEE e Destinatari
​La misura si rivolge ai clienti domestici residenti con ISEE fino a 25.000 € che non percepiscono già il bonus sociale elettrico ordinario. Le fasce previste sono:
​Nuclei con meno di 4 figli a carico: ISEE compreso tra 9.796 € e 15.000 €.
​Nuclei con meno di 4 figli a carico: ISEE compreso tra 15.000 € e 25.000 €.
​Famiglie numerose (almeno 4 figli a carico): ISEE compreso tra 20.000 € e 25.000 € (sotto i 20.000 € interviene già la tutela ordinaria).
​Limiti di Consumo Elettrico
​Il solo parametro reddituale non è sufficiente; la norma impone due vincoli stringenti sui consumi dell’abitazione di residenza:
​Soglia bimestrale: massimo 500 kWh (0,5 MWh) nel primo bimestre dell’anno (gennaio-febbraio). Superare questo tetto anche di 1 solo kWh azzera il beneficio.
​Soglia annuale: consumo complessivo inferiore a 3.000 kWh (3 MWh) nei 12 mesi precedenti la chiusura del bimestre considerato.
​A quanto ammonta lo sconto
​Il contributo è variabile e proporzionato ai consumi rilevati nel bimestre:
​Circa 18 € per consumi attorno a 150 kWh.
​Circa 36 € per consumi medi attorno a 300 kWh.
​Fino a un massimo di quasi 60 € per consumi vicini ai 500 kWh.
​Modalità di Erogazione e la Clausola di Volontarietà
​Nessuna domanda da presentare: Il meccanismo è automatico tramite incrocio tra banca dati INPS (DSU/ISEE) e i sistemi delle forniture elettriche; lo sconto compare direttamente come voce dedicata in fattura. L’intestatario dell’utenza deve coincidere con il dichiarante o un componente del nucleo ISEE.
​Adesione volontaria del venditore: Il costo è a carico dell’operatore energetico e non rimborsato da ARERA. Ciascuna compagnia del mercato libero può decidere se aderire o meno all’iniziativa; ARERA pubblica e aggiorna sul proprio sito l’elenco ufficiale dei fornitori aderenti.

Censimento

Prende il via il 22° censimento socio-economico, necessario per verificare che tutti gli inquilini che vivono nelle case popolari di Torino e della Città metropolitana torinese mantengano i requisiti stabiliti per legge per la permanenza nella casa popolare.

Anche quest’anno è possibile presentare il censimento on-line, oltre che in presenza agli sportelli Atc.

Tutti i nuclei famigliari interessati riceveranno quindi la lettera di convocazione dell’Agenzia e potranno decidere di presentarsi all’appuntamento nel giorno e nell’orario indicato da Atc, oppure rispondere al censimento direttamente da casa, accedendo, con le credenziali Spid dell’assegnatario/a, alla sezione ‘Servizi online‘ del sito Atc.

Per il 22° censimento sono necessari i seguenti documenti:

-modello ISEE 2026;

-CU o modello unico o 730 dell’anno 2026 (attestanti i redditi 2025) di tutti i componenti del nucleo famigliare

-se la situazione reddituale attuale è diversa da quella attestata da CU o modello unico o 730 dell’anno 2026, occorre autocertificare il nuovo reddito o allegare altri documenti (esempio: buste paga, NASPI).

Se si sceglie di presentare il censimento in presenza è possibile chiedere di spostare l’appuntamento proposto dall’Agenzia, contattando il numero 011.3130302 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30 oppure inviando una mail all’indirizzo mail di ATC e indicando un recapito telefonico per poter essere ricontattati.

Attenzione: se il nucleo familiare è composto solo da titolari di redditi da pensione non è necessario presentare il censimento , ma solo dotarsi di un ISEE 2026, che verrà acquisito direttamente dall’ Agenzia per la compilazione della pratica ‘d’ufficio’.

Riscaldamento

Condominio, devi pagare il riscaldamento anche se scalda poco e casa tua è fredda, ma devono risarcirti se non risolvono ?

In linea di diritto, non puoi autosospendere arbitrariamente i pagamenti delle spese condominiali, ma hai diritto all’adeguamento dell’impianto e al risarcimento del danno (o alla riduzione delle spese) se il condominio non interviene per risolvere il disservizio.
​Di seguito i punti chiave previsti dalla legge e dalla giurisprudenza italiana:
​1. Il pagamento delle spese e il rischio dell’autosospensione
​La legge italiana (D.P.R. 74/2013) fissa la temperatura di comfort negli ambienti residenziali a 20°C (con una tolleranza di +2°C). Se l’alloggio registra temperature costantemente inferiori, sussiste un’inadempienza nella corretta erogazione del servizio comune.
​Nonostante il disservizio, non è consentito smettere unilateralmente di pagare le quote di riscaldamento o l’intero condominio. Il mancato pagamento espone all’emissione immediata di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da parte dell’amministratore (art. 63 Disp. Att. c.c.).
​Con i sistemi a contabilizzazione (termovalvole e ripartitori), la parte variabile è già legata al consumo effettivo registrato, mentre la quota fissa (involontaria/manutenzione) resta obbligatoria per tutti salvo delibere o sentenze specifiche.
​2. Quando spetta il risarcimento del danno
L’impianto centrale è una parte comune (art. 1117 c.c.), e il condominio ne è il custode (art. 2051 c.c.). Se l’inefficienza deriva da problemi alla rete comune (es. cattivo bilanciamento delle colonne montanti, pompa di circolazione inadeguata, pressione insufficiente):
​Il condominio è obbligato a eseguire le opere necessarie per garantire a tutte le unità la temperatura minima di legge.
​Se l’amministratore e l’assemblea rimangono inerti dopo formale segnalazione, il condomino può agire legalmente per ottenere:
​L’ordine giudiziale di messa a norma o riparazione dell’impianto.
​Il risarcimento del danno patrimoniale (maggiori costi sostenuti per riscaldare con stufette elettriche, deumidificatori o climatizzatori).
​Il risarcimento per il ridotto godimento del bene immobile o per eventuali danni a cose/salute (es. formazione di muffa da ponte termico non compensato).
​Come muoversi operativamente:
​Verifica preliminare: Controlla che le valvole termostatiche e i detentori dei singoli radiatori siano completamente aperti e sfiatati dall’aria (per escludere guasti interni all’appartamento, che restano a carico del singolo proprietario).
​Messa in mora formale: Invia una PEC o raccomandata A/R all’amministratore di condominio, documentando le temperature rilevate (data, ora e gradi centigradi nei vari ambienti) e intimando un termine preciso (es. 15 giorni) per l’intervento del terzo responsabile o manutentore.
​Perizia tecnica: In caso di mancata risposta o rifiuto, fai redigere una perizia da un termotecnico abilitato che certifichi il mancato raggiungimento dei 20°C e ne individui la causa nella rete comune.
​Azione legale (Mediazione): Prima di avviare una causa civile per risarcimento e ripristino, è obbligatorio procedere con il tentativo di mediazione civile assistiti da un avvocato.

Legge 104

La giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce esplicitamente che chi fruisce dei permessi della Legge 104 per assistere un familiare disabile non è tenuto a una clausura domiciliare o a un’assistenza continua e ininterrotta h24.
​Il tempo dedicato all’assistenza comprende anche le attività necessarie a rigenerare le proprie energie psicofisiche, a patto di rispettare precisi limiti per evitare contestazioni disciplinari o l’accusa di abuso del diritto.
​Cosa consente la legge
​Riposo e ristoro: Piccoli momenti per staccare, fare una passeggiata, prendere un caffè o sbrigare una breve commissione personale sono pienamente legittimi, poiché il benessere di chi assiste è funzionale alla qualità dell’assistenza stessa.
​Commissioni indirette: Rientrano nel perimetro della tutela anche le incombenze svolte fuori casa per conto del familiare (spesa, farmacia, pratiche burocratiche o mediche).
​Cosa costituisce abuso
​Uso prevalente per fini personali: Utilizzare l’intera giornata o la maggior parte delle ore di permesso per viaggi di piacere, svaghi prolungati, gite fuori porta o altri impegni del tutto estranei al disabile.
​Mancanza del nesso causale: Il permesso non può diventare una giornata di ferie aggiuntiva pagata dalla collettività (INPS). L’attività prevalente della giornata deve comunque rimanere ancorata al supporto del familiare.
​In sintesi, ritagliarsi un momento di respiro all’interno della giornata di assistenza è un diritto tutelato; ciò che la legge sanziona è l’allontanamento prolungato che snatura la finalità del beneficio.

Riunione Associazione

Buona sera a tutti.

Sabato 5 Settembre avremo il Direttivo.

Appuntamento in sede Gionchetto alle 10.00.

Questi i punti da considerare nel l’ordine del giorno.

  1. Diversi inquilini segnalano ancora problemi di scarsa manutenzione straordinaria negli alloggi e nel caseggiato anche dopo il sopralluogo di ……..vogliono incontrare direttamente a Torino i responsabili ATC chiedendo un appuntamento apposito. Si propone quindi di formare una delegazione di 5 / 6 persone anche scegliendo tra i membri del direttivo.
  2. queste sono le ultime segnalazioni inviateci:

Scala 23 alloggio vuoto 4 piano con probabile colonia di uccelli all’interno.

Ancora utiliizzo improprio fi beni comuni ( acqua )

Problema rateizzazione Conguaglio riscaldamento .

Addebito svuotamento cantine Scala 13

Valvole termosifoni negli alloggi vuoti da regalare al minimo.

  1. Varie ed eventuali.
    Aggiungete altri punti se necessario