assegno sociale 2026

L’assegno sociale per il 2026 è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS rivolta ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate al raggiungimento dell’età pensionabile, a prescindere dal versamento di contributi lavorativi

ParametroValore 2026
Importo mensile (misura intera)546,24 € (erogato per 13 mensilità)
Importo annuo massimo7.101,12 €
Limite di reddito personale (non coniugato)7.101,12 € / anno
Limite di reddito coniugale (cumulato)14.202,24 € / anno

Misura piena: Spetta se il richiedente (e l’eventuale coniuge) non possiede alcun reddito.
​Misura ridotta: Se si percepiscono altri redditi inferiori alle soglie massime, l’assegno viene erogato per una cifra pari alla differenza tra il tetto massimo e il reddito effettivo. (Esempio: un soggetto singolo con 2.600 € di reddito annuo riceve 4.501,12 € all’anno, ossia circa 346,24 € al mese per 13 mensilità).

Requisiti di accesso
​Requisito anagrafico: Aver compiuto 67 anni di età.
​Requisito di soggiorno e residenza:
​Cittadinanza italiana, comunitaria o possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
​Residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia da almeno 10 anni al momento della domanda.
​Requisito economico: Rientrare nei tetti di reddito personale o coniugale sopra indicati.
​Quali redditi vengono considerati?
​Inclusi nel computo: Redditi assoggettabili a IRPEF, redditi esenti da imposta, redditi a ritenuta alla fonte (es. rendite finanziarie), rendite vitalizie INAIL, pensioni estere e pensioni d’invalidità civile.
​Esclusi dal computo:
​La casa di abitazione principale.
​I trattamenti di fine rapporto (TFR) e le relative anticipazioni.
​L’indennità di accompagnamento.
​Gli arretrati a tassazione separata.
​Caratteristiche principali
​Non reversibile: Non si trasmette ai superstiti in caso di decesso del titolare.
​Non esportabile: Se si risiede o si soggiorna stabilmente all’estero, l’erogazione viene sospesa o revocata.
​Esenzione fiscale: L’importo percepito non è soggetto a trattenute IRPEF.
​Funzione di parametro previdenziale: L’importo dell’assegno sociale costituisce anche la soglia minima per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva pura a 67 anni e funge da moltiplicatore per la pensione anticipata a 64 anni.

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